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fermo restando il limite alla dotazione organica di cui all'articolo
19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive
modificazioni;
c) all'assegnazione, nell'ambito del personale ATA, dei
collaboratori scolastici nella scuola statale anche per lo
svolgimento dei compiti di assistenza previsti dal profilo
professionale, tenendo conto del genere delle bambine e dei bambini,
delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti,
nell'ambito delle risorse umane disponibili e assegnate a ciascuna
istituzione scolastica;
d) all'assegnazione alle istituzioni scolastiche del sistema
nazionale di istruzione di un contributo economico, parametrato al
numero delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni,
delle studentesse e degli studenti con disabilita' accolti ed alla
relativa percentuale rispetto al numero complessivo dei frequentanti.
3. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le modalita' per
l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere b) e c), anche
apportandole necessarie modificazioni al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, e
successive modificazioni, al fine di adeguare i criteri e i parametri
di riparto dell'organico del personale ATA.
4. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformita' su
tutto il territorio nazionale della definizione dei profili
professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia
e per la comunicazione personale, in coerenza con le mansioni dei
collaboratori scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c),
del presente decreto, anche attraverso la previsione di specifici
percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti
assegnati, fermi restando gli ambiti di competenza della
contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n.
208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a
legislazione vigente.
5. Gli Enti locali, nel rispetto del riparto delle competenze
previsto dall'articolo 1, comma 85 e seguenti, della legge 7 aprile
2014, n. 56, e dall'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, provvedono ad assicurare, nei limiti delle risorse
disponibili:
a) gli interventi necessari per garantire l'assistenza per
l'autonomia e per la comunicazione personale, inclusa l'assegnazione
del personale, come previsto dall'articolo 13, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, in coerenza con le mansioni dei collaboratori
scolastici di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del presente